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69 Giugno 2020
Speciale Contraccezione d'emergenza: sì, no, perché

VI. Contraccezione d’emergenza e obiezione di coscienza del farmacista. Parte I

VI.1. Profili teorici

VI.1.1. L’obiezione di coscienza quale diritto inviolabile della persona
cruscazi.fotografia
Maria Chiara RUSCAZIO ©RUSCAZIO

È ormai opinione comune e consolidata in dottrina che il diritto a non essere costretti ad agire contro i propri convincimenti interiori, ancorché non formalizzato in una disposizione normativa espressa, goda di una copertura costituzionale desumibile dal principio del primato della persona come valore in sé, consacrato negli artt. 2, 19 e 21 Cost.1

Peraltro, tale diritto ha ricevuto una consacrazione esplicita nella nostra giurisprudenza costituzionale con la nota sentenza n. 467 del 1991, laddove si misura la tutela dovuta alla coscienza individuale sul parametro di quella accordata ai diritti inviolabili dell’uomo, e le si attribuisce un valore costituzionale così elevato da giustificare un’esenzione dall’assolvimento di doveri pubblici (pt. 4); e ha da ultimo trovato sanzione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ora parte integrante dei trattati costitutivi dell’Unione, il cui art. 10 proclama il diritto all’obiezione di coscienza riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio2.

Pare dunque indiscutibile che quello all’obiezione di coscienza sia un diritto di rango costituzionale; esso rientrerebbe propriamente nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica riconosce e garantisce (art. 2 Cost.)3. Né potrebbe argomentarsi in contrario, come è stato puntualmente osservato, dalla distinzione «tra la libertà di coscienza, riconosciuta come diritto costituzionalmente garantito, e obiezione di coscienza, intesa come mero valore costituzionale, non immediatamente configurabile come posizione giuridica soggettiva»4, dal momento che riconoscere un diritto, ma non ciò che ne costituisce contenuto concreto, è un nonsenso giuridico.

Ciò non significa che si debba riconoscere formalmente un diritto all’obiezione ogniqualvolta questo venga invocato. Significa, più semplicemente, che a base della valutazione circa il riconoscimento di tale diritto si deve assumere questa necessaria premessa: si tratta di un diritto immediatamente funzionale alla realizzazione di un bene fondamentale della persona – la coscienza – che è costituzionalmente tutelato.
Ne consegue che lo schema logico di questa valutazione non sarà quello dell’individuazione dell’interesse o del bene al quale accordare tutela prevalente ed esclusiva rispetto a tutti gli altri; bensì quello del bilanciamento di interessi o di beni concorrenti di pari valore5. Più precisamente, si tratterà di garantire alla libertà di coscienza, che si manifesta nella forma dell’obiezione, la massima tutela compatibile con la protezione egualmente dovuta dall’ordinamento agli altri diritti e valori che esso considera altrettanto fondamentali, e che possono venire in conflitto con l’espressione della coscienza individuale. È questo, del resto, il senso del richiamo fatto dal medesimo art. 2 Cost., accanto ai diritti inviolabili della persona, all’«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

L’applicazione dello schema logico del bilanciamento di valori comporta l’impossibilità di escludere a priori il riconoscimento, in un’ipotesi determinata, del diritto all’obiezione di coscienza, in nome di un altro valore costituzionale che si assumerebbe astrattamente prevalente rispetto ad essa. Anzi, proprio in quanto realizzazione concreta di uno dei diritti inviolabili assunti nello spettro dei principi supremi della Costituzione, essa dovrebbe godere di un vero e proprio favor iuris6. Ogni ipotesi di obiezione andrà dunque sottoposta al bilanciamento in concreto fra diritti e valori concorrenti, al fine di individuarne la misura effettiva di riconoscimento e di tutela compatibile con la sufficiente operatività di ciascuno di essi.
È dunque entro queste coordinate giuridiche che va posta e risolta la questione relativa all’ammissibilità e alla legittimazione di un diritto all’obiezione del farmacista rispetto alla vendita di prodotti farmaceutici (quali i contraccettivi d’emergenza) le cui modalità d’azione e i cui effetti contrastano con le sue intime convinzioni etiche.

VI.1.2. Presupposti e criteri di legittimità e di praticabilità dell’obiezione di coscienza del farmacista

Occorre dunque verificare se il rifiuto del farmacista di vendere determinati farmaci per ragioni di coscienza possa essere bilanciato con le altre esigenze, valori e diritti cui l’ordinamento dà rilievo, che potrebbero essere pregiudicati da tale rifiuto7, in maniera tale da rendere legittimo e possibile il suo riconoscimento come diritto giuridicamente protetto.

A questo scopo, pare utile riferirsi a due gruppi di criteri, suggeriti dalla riflessione dottrinale in materia. Il primo gruppo di criteri (A) mira a valutare la meritevolezza dell’istanza di tutela della coscienza individuale; il secondo gruppo di criteri (B) riguarda invece la realizzabilità pratica dell’ipotesi di obiezione, avuto riguardo alla necessità di non sacrificare, totalmente o eccessivamente, i diritti e i valori concorrenti8.

Per quanto riguarda i criteri sub (A), questi sono così sintetizzabili:
1) il criterio del «grado di connessione fra condotta richiesta e atto inaccettabile per la coscienza»9. Il diritto all’obiezione merita di essere riconosciuto dall’ordinamento in tutte le ipotesi in cui l’azione del potenziale obiettore coincide con l’atto moralmente illecito (è il caso dell’effettuazione dell’intervento di interruzione della gravidanza, o della somministrazione di un farmaco abortivo da parte del medico), o vi partecipa in maniera rilevante. Si può parlare di partecipazione rilevante allorché il contributo del potenziale obiettore risulta determinante per la realizzazione dell’atto riprovato, vuoi perché ne costituisce una condizione necessaria ed ineliminabile, vuoi perché è univocamente diretto a tale risultato, o perché appare comunque inseparabile dall’atto stesso10.

Nel caso del farmacista, la consegna del farmaco − specialmente nelle ipotesi in cui non è richiesta prescrizione medica11 − contribuisce «ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità», in quanto costituisce «un anello decisivo della catena di scelte […] che porterà, a seguito dell’assunzione del prodotto, alla possibile eliminazione farmacologica dell’embrione»12. Il contributo specifico del farmacista rappresenta quindi una delle condizioni indispensabili per la realizzazione dell’effetto abortivo (la materiale disponibilità del farmaco). Non rileva, a questo proposito, che l’effetto abortivo del farmaco sia soltanto eventuale, perché ciò dipende da una mera casualità (il momento in cui il farmaco viene assunto rispetto allo stato di avanzamento del ciclo femminile)13.

2) il criterio per cui il rifiuto di obbedire alla legge deve essere «espressione di un coerente sistema di valori in cui l’individuo riconosce il proprio essere se stesso»14, per cui il compimento dell’atto comporta il rinnegamento di tali valori e la conseguente lesione dell’integrità morale della persona15. Tale criterio è, con ogni evidenza, applicabile all’obiezione del farmacista rispetto alla vendita di contraccettivi d’emergenza, il cui rifiuto esprime una particolare concezione, spesso riconducibile ad una precisa scelta religiosa, circa la vita e la dignità umane, e corrisponde, tra l’altro, all’etica propria della sua professione, quale desumibile dal Codice deontologico16 e dal testo del giuramento del farmacista17.

3) il criterio della gravità delle conseguenze che deriverebbero all’obiettore dal mancato riconoscimento del suo diritto di obiettare. Si tratta, cioè, di valutare se in assenza del riconoscimento dell’obiezione, l’obiettore potrebbe comunque sottrarsi al comportamento richiesto dalla legge, e con quale pregiudizio18. Questo criterio giustifica il riconoscimento giuridico del diritto di obiezione non soltanto nell’ipotesi di obblighi, sanzionati dall’ordinamento, che gravano sul cittadino indipendentemente da ogni sua scelta (come era il caso dell’obbligo di leva); ma anche nei casi in cui il mancato riconoscimento dell’obiezione si tradurrebbe «in una sostanziale preclusione all’accesso a determinate professioni» per coloro che rifiutano di compiere determinati atti, ove naturalmente tali atti non coincidano, in tutto o in una parte preponderante, con l’oggetto proprio di una particolare professione19.

Anche questo criterio è applicabile al farmacista, nella misura in cui il mancato riconoscimento del suo diritto ad obiettare lo espone alle sanzioni previste per i reati di omissione o rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e di interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 340 c.p.)20.  In assenza di un diritto ad obiettare, dunque, tutti i soggetti portatori di concezioni etiche contrarie all’aborto si troverebbero a dover scegliere tra il sottoporsi ad una pluralità di possibili condanne penali, o il rinunciare alla professione farmaceutica; e ciò, malgrado il fatto che la vendita di contraccettivi con possibili effetti abortivi sia soltanto una, e certo non la principale, delle mansioni del farmacista.21

4) il criterio della rilevanza costituzionale dei valori etici che ispirano l’obiezione. Quanto più questi tendono a coincidere con i valori fondamentali promossi dall’ordinamento costituzionale, tanto più la bilancia del giudizio penderà in favore del riconoscimento dell’obiezione22. Da questo punto di vista, l’obiezione di coscienza rivendicata dal farmacista appare particolarmente meritevole di tutela, in quanto riafferma e difende il valore costituzionale supremo della vita umana23; valore peraltro riconosciuto a base della stessa l. 194 del 1978 in tema di aborto, che nel primo articolo proclama un principio di tutela della vita umana dal suo inizio.

Per quanto riguarda i criteri sub (B), vengono in rilievo:
1) il criterio per cui l’esercizio dell’obiezione non deve compromettere «del tutto gli interessi collettivi, alla cui tutela sono finalizzati gli obblighi cui si consente di derogare»24. Ciò significa che l’esercizio del diritto di obiezione non deve determinare – avuto riguardo al numero degli obiettori25 e all’entità dell’onere di adattamento così imposto all’ordinamento – l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di attuare la norma di legge cui si obietta, e quindi, di garantire convenientemente i diritti o i valori che tale norma mira a tutelare.

In relazione all’obiezione del farmacista, si è così potuto affermare che al riconoscimento di tale diritto «potrebbe essere di ostacolo la possibile sproporzione fra i costi per garantire la rapida reperibilità del farmaco in caso di obiezione del farmacista e il numero effettivo di obiettori di coscienza»26. L’argomento non convince: non pare dimostrata, infatti, la particolare onerosità degli interventi necessari a garantire l’accesso ai contraccettivi d’emergenza in caso di riconoscimento del diritto di obiettare in capo ai farmacisti. La diffusione relativamente capillare delle farmacie sul territorio nazionale27 garantisce una ragionevole facilità d’accesso ai farmaci in questione, che potrebbe essere ulteriormente incrementata accompagnando il riconoscimento del diritto di obiezione con la messa a disposizione del pubblico di elenchi aggiornati delle farmacie di zona che dispongono di tali farmaci; tale accorgimento, che potrebbe incombere ai locali ordini professionali, non sembra particolarmente difficoltoso o costoso da realizzare28.

Il problema potrebbe, semmai, porsi in quelle zone (come quelle rurali) in cui il numero di farmacie è talmente esiguo, da concretizzare il rischio della totale inaccessibilità del farmaco. In questo caso si potrebbe ipotizzare una limitazione del diritto di obiezione del farmacista, tale per cui, ove l’interessata non possa ottenere altrove il farmaco richiesto, in tempo utile in relazione alla sua efficacia, questi sarebbe tenuto a fornirglielo29. È bene ricordare, però, che sul farmacista non grava nessun obbligo legale di tenere a disposizione farmaci qualificati “da banco”; la restrizione del diritto in parola potrebbe pertanto applicarsi soltanto nel caso in cui i farmaci richiesti siano stati oggetto di una prescrizione medica, cioè soltanto nel caso di pazienti minorenni.

2) il criterio del rispetto del principio di eguaglianza fra obiettori e non obiettori, nel senso che questi ultimi non debbono andare soggetti a un trattamento irragionevolmente diversificato rispetto a quello garantito agli obiettori30. Tale criterio mira essenzialmente ad evitare il pericolo che il riconoscimento del diritto di obiezione si traduca in una situazione di ingiusto aggravio e svantaggio per i non obiettori. Questo rischio, però, evidentemente non sussiste nel caso dei farmacisti obiettori: non soltanto, infatti, i farmacisti non obiettori non subirebbero alcun particolare pregiudizio dal riconoscimento del diritto di obiezione, ma anzi, ne risulterebbero in qualche modo avvantaggiati, in quanto beneficerebbero di un incremento dei propri clienti (i potenziali acquirenti del farmaco), e dunque, di un maggior profitto economico. Per converso, proprio la rinuncia dei farmacisti obiettori al guadagno derivante dalla vendita di questi farmaci compensa il trattamento d’eccezione di cui godrebbero, e può considerarsi una forma alternativa di adempimento di quei doveri costituzionali inderogabili di solidarietà sociale che abbiamo visto costituire l’imprescindibile pendant di ogni tutela dei diritti inviolabili della persona.
Prosegue la seconda Parte
 


Note

1 G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, Giappichelli, Torino 1993, 39 ss.; ID., «Obiezione di coscienza e valori costituzionali», in R. BOTTA  (ED.), L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico. Atti del Convegno di Studi di Modena (30 novembre – 1 dicembre 1990), Giuffrè, Milano 1991, 28; A. GUARINO., Obiezione di coscienza e valori costituzionali, Jovene, Napoli 1992, 24 ss.; S. LARICCIA, L’obiezione di coscienza nel diritto italiano, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», (1989) 1, p. 65; G. LEZIROLI, «Obiezione di coscienza e Costituzione», in L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, cit., 339; P. LILLO., Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, Giappichelli, Torino 2012, 65-67; D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Passigli, Firenze 2011, 54-57; V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea, ESI, Napoli 2009, 74

Dovendosi ragionevolmente intendere il riferimento al riconoscimento legislativo del diritto all’obiezione come un rinvio non già ad una condizione di esistenza del diritto stesso − che, quindi, verrebbe a dipendere dal buon volere del legislatore, anziché precederlo, come è proprio dei diritti fondamentali della persona − bensì alla necessaria disciplina delle modalità concrete del suo esercizio. In favore di questa interpretazione dell’art. 10 CDFUE cfr. D. PARIS, L’obiezione di coscienza, cit., 261-263

3 In tal senso R. BERTOLINO, L’obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione, Giappichelli, Torino 1994, 83 ss.; ID., «L’obiezione di coscienza tra passato e futuro», in Anuario de derecho eclesiástico del Estado, 28 (2012), 286. Di recente, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha affermato la costituzionalità dell’obiezione di coscienza, che anzi «assume la funzione di istituzione democratica impedendo che le maggioranze parlamentari o altri organi dello Stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili» (Comitato Nazionale per la Bioetica, «Obiezione di coscienza e bioetica», (30 luglio 2012), in www.governo.it/bioetica/pdf/Obiezione_coscienza.pdf [25/6/2018], 10

4  V. TURCHI,  I nuovi volti di Antigone, cit., 79

Sul giudizio di bilanciamento si veda ex plurimis  A MORRONE, «Bilanciamento (giustizia costituzionale)», in Enciclopedia del diritto. Annali, Giuffrè, Milano 2008, vol. II, t. II, 185 ss. Com’è noto, la logica del bilanciamento impone, da un lato, il rispetto dell’intangibilità del contenuto essenziale o del grado di operatività minima dei diritti fon­damentali concorrenti, il cui esercizio effettivo non deve essere reso impossibile o estremamente difficile, e perciò vanificato; dall’altro, essa esige la realizzazione del minor sacrificio possibile dei differenti diritti e valori costituzionali concorrenti, vale a dire la misura di limitazione strettamente indispensabile a garantire in maniera sufficiente il rispetto dovuto a ciascuno di essi. Cfr. in proposito A. BIN,  Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano 1992, 82 ss. e 94 ss.

6 Cfr. in tal senso R. BERTOLINO,  L’obiezione di coscienza moderna, cit., 87; V. TURCHI,  I nuovi volti di Antigone, cit., 80-81

7 Più precisamente, si tratterebbe del diritto di autodeterminazione della donna, ed eventualmente del suo diritto alla salute (nei casi in cui la gravidanza paventata possa pregiudicare l’integrità fisica – a causa, ad esempio, di patologie preesistenti destinate ad aggravarsi per effetto della gestazione − o psichica− ad esempio, nell’ipotesi di uno stupro− della donna); nonché dell’interesse generale alla continuità e alla regolarità del servizio di fornitura al pubblico delle specialità medicinali contemplate dalla farmacopea ufficiale. Per un approfondimento del tema sia consentito il rinvio a M.C. RUSCAZIO, “Preferirei di no”. Le ragioni dell’obiezione di coscienza, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 22 (2014) 2, pp. 399 ss.

8 Per questa schematizzazione v. D. PARIS, L’obiezione di coscienza, cit.,  247-249

9 D. PARIS, op. cit., 101-102. Questo criterio, evocato anche dal già citato parere del CNB «Obiezione di coscienza e bioetica» (§ 7, 17), è espressamente impiegato nell’art. 9 della l. 194/1978 e nell’art. 16 della l. 40/2004 per individuare le condotte coperte dal diritto di obiezione, rispettivamente all’interruzione di gravidanza e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, mediante la formula «attività necessariamente e specificamente dirette»

10  Per un’enunciazione giurisprudenziale di criteri analoghi si vedano TAR. Emilia-Romagna 30/1981 (in I tribunali amministrativi regionali, 1981, I, 963), Pretura Ancona 9/10/1979 (in Giurisprudenza italiana, 1980, II, 184) e Pretura Penne 6/12/1983 (ivi, 1984, II, 314). Sul tema si veda D. PARIS, «L’obiezione di coscienza di medici e farmacisti alla prescrizione e vendita della c.d. “pillola del giorno dopo”. Profili di diritto costituzionale», in Balduzzi R. (ed.), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Il Mulino, Bologna, 2010, 522-523

11 È il caso sia del levonorgestel (c.d. “pillola del giorno dopo”) che dell’ulipristal acetato (c.d. “pillola dei cinque giorni dopo”), per i quali l’obbligo di prescrizione medica è limitato alle pazienti minorenni (dec. AIFA del 25/3/2015 e dec. AIFA dell’1/2/2016).

12 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, «Nota in merito all’obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza» (25 febbraio 2011), in http://bioetica.governo.it/media/170712/p97_2011_obiezione_coscienza_farmacisti_it.pdf [25/6/2018], 8

13 Da questo punto di vista, la condotta del farmacista è paragonabile a quella di colui che consegni una pistola a una persona in condizioni di evidente squilibrio psichico, o in manifesto stato di grave ira nei confronti di un terzo; la rilevanza della sua partecipazione al compimento dell’atto di violenza che viene in tal modo reso possibile non è minore per il fatto che tale atto non riesca a realizzarsi compiutamente perché, ad esempio, il proiettile sparato dalla pistola è stato deviato e non ha potuto colpire la vittima designata.

14  D. PARIS, op. cit., 122

15 M. WICCLAIR, Conscientious objection in medicine, in «Bioethics» 2000; 14: 214

16 Codice deontologico del farmacista, testo approvato dal Consiglio Nazionale il 7 maggio 2018, art. 3, § 1, lett. c) (in http://www.fofi.it/doc_fofi/codice_deontologico_2018.pdf [25/6/2018]).

17 Giuramento del farmacista, testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15 dicembre 2005, art. II (in http://ordinefarmacisti.torino.it/?page_id=368 [25/6/2018]).

18 D. PARIS, op. cit., 136.

19  D. PARIS, op. cit., 137-139

20  E. CAMASSA, Procreazione e diritto. Le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 23 (2015) 1, 104; G. COSIMO, I farmacisti e la “pillola del giorno dopo”, in «Quaderni costituzionali», 21(2001)1, 142

21 Fra le conseguenze pregiudizievoli cui può essere sottoposto l’obiettore al quale non sia riconosciuto il diritto di obiettare possono annoverarsi anche le sanzioni che potrebbero essergli comminate dall’ordinamento religioso di appartenenza, ove egli tenga, per mancanza di alternative legali, il comportamento qualificato come moralmente illecito. A questo proposito, il magistero cattolico equipara, dal punto di vista etico, la diffusione, la prescrizione e l’assunzione della pillola del giorno dopo alle pratiche propriamente abortive, sancendo la responsabilità morale di tutti coloro che cooperano direttamente con tale procedura (PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Comunicato sulla cosiddetta «pillola del giorno dopo»). Il farmacista che si presta alla vendita di tale prodotto potrebbe, a determinate condizioni, essere considerato complice materiale del delitto di aborto, punito con la scomunica dal can. 1398 c.i.c. Sul problema della complicità nel delitto di aborto in diritto canonico cfr. J.L. MARCHAL, Complicité en droit pénal canonique: quelques questions d’actualité, in «L’année canonique» 2011; , 53: 176 ss.; D. MILANI, Quando l’interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora discussioni nello Stato e nella Chiesa, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www. statoechiese.it)», 31(2012), in www.statoechiese.it [25/6/2018], 11 ss.

22 D. PARIS, op. cit., 146; V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone, cit., 80-81

23 G. BONI,  Il dibattito sull’immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull’obiezione di coscienza, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 2001; 30(2): 692-693; l. LOMBARDI VALLAURI, Bioetica, potere, diritto, in «Iustitia», 1984; 37: 40

24 V. ONIDA, «L’obiezione di coscienza dei giudici e dei pubblici funzionari», in Perrone B. (ed.), Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, Giuffrè, Milano, 1992, 368. Conforme D. PARIS,  op. cit., 178 ss.; v. anche ID., L’obiezione di coscienza di medici e farmacisti, cit., 533

25 Il riferimento alla dimensione quantitativa di una determinata ipotesi obiettoria solleva, peraltro, qualche perplessità. In primo luogo, non si vede come il legislatore, nel momento in cui deve decidere se riconoscere o meno una particolare forma di obiezione, possa concretamente pronosticare in maniera attendibile il numero di persone che beneficeranno di tale diritto: anche ipotizzando un’indagine statistica condotta, ovviamente in forma anonima, nell’ambito della categoria professionale potenzialmente interessata dall’obiezione, nulla garantisce che tutti gli interessati esprimano la propria opinione (non potendo in alcun modo essere obbligati a farlo). In secondo luogo, se si vuole tener conto del numero delle obiezioni, si deve logicamente tener conto anche del suo variare nel tempo: ciò che conduce la dottrina che propone questo criterio a ritenere che, ove tale numero aumenti, si pongano le condizioni per revocare il riconoscimento dell’obiezione (D. PARIS., op. cit., 182-183). Ma questo implicherebbe la negazione di una facoltà coessenziale alla libertà religiosa e di coscienza, quale è il diritto di cambiare idea (c.d. ius poenitendi): infatti, una volta raggiunto il numero ‘critico’ di obiezioni per la tenuta della legge, non sarebbe più possibile a persone, che abbiano maturato convinzioni anti-abortiste in un momento successivo, accedere al diritto di obiezione. Inoltre, il riconoscimento della facoltà di esercitare, in una determinata ipotesi fattuale, un diritto fondamentale della persona, sarebbe sostanzialmente reso reversibile; e ciò, in contrasto con quello che pare affermarsi come principio generale in materia di diritti umani, per cui è sempre possibile incrementarne la protezione, mentre non è, almeno tendenzialmente, possibile restringerla attraverso l’eliminazione delle tutele già accordate (per un applicazione di questo principio si vedano gli artt. 52, § 3, 53 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; l’art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; l’art. 97 della Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull’elaborazione di una posizione comune dell’Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile). Peraltro, anche ritenendo legittima la regressione, entro certi limiti, nella tutela di un diritto fondamentale, ci si può domandare se una prassi obiettoria così generalizzata non metta in causa la validità sostanziale stessa della norma obiettata, ossia la sua effettiva corrispondenza alle esigenze e ai valori di giustizia espressi dalla coscienza sociale in un determinato contesto storico-concreto.

26 D. PARIS, op. cit., 182, nt. 8

27 Cfr. il documento elaborato da Federfarma, «La farmacia italiana 2015», in https://www.federfarma.it/Documenti/farmacia_italiana2015.aspx [5/7/2018], 15

28 Secondo D. PARIS, L’obiezione di coscienza di medici e farmacisti, cit., 541 ss., tale accorgimento non sarebbe sufficiente a garantire l’accessibilità del farmaco, ma occorrerebbe predisporre un’organizzazione che consenta la reperibilità di un farmacista non obiettore in tutte le farmacie in cui operano degli obiettori. Questo tipo di organizzazione sembra però oggettivamente necessario soltanto nelle zone in cui l’esiguo numero di farmacie renda probabilisticamente rilevante il rischio di non trovare un farmacista disposto a vendere il farmaco.

29 Considerazioni in tal senso si ritrovano nella già citata «Nota in merito all’obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza», 11.

30 D. PARIS, op. cit., 207. Tale criterio ispira anche la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) v. Italy 11/4/2016, in http://hudoc.esc.coe.int [5/7/2018].

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