Rischio sanzioni ed efficacia copertura assicurativa per i sanitari che non assolvono l’obbligo formativo ecm
23 Settembre 2022A fine dicembre si concluderà il ciclo triennale 2020-2022 dei crediti per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti delle realtà sanitarie, pubbliche e private, al cui obbligo sono tenuti ad assolvere in base alla normativa risalente al dlgs 502/1992 (in particolare l’art. 16 ter ), alla legge 244/2007, all’accordo pattuito tra stato e regioni nel 2017 per il riordino della formazione continua, nonché all’obbligatorietà prevista dalla deontologia, al fine di offrire ai pazienti un servizio rispettoso delle conoscenze scientifiche più recenti.
È il termine entro il quale devono essere acquisiti 150 crediti formativi ― è il limite minimo ― definito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, al netto di eventuali esoneri (corsi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, corsi di formazione manegeriale…), esenzioni (malattia, maternità, pensionamento, pensionati lavoratori saltuari fino a 5mila euro di reddito annui, professionisti dal 70mo anno di età…) e del “bonus ECM” di 50 euro concesso a tutti i professionisti che hanno svolto la propria attività professionale durante la pandemia da Covid-19 nell’anno 2020.
A tre mesi di distanza, Roberto Monaco presidente del Consorzio di Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie (Cogeaps), piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti, in un’intervista a QuotidianoSanità.it (22 settembre 2022), ricorda la scadenza del termine entro il quale si possono scegliere diversi corsi individuali o di gruppo per la formazione triennale. Il rischio è di ricevere una sanzione disciplinare che va da un avvertimento ad una censura fino alla sospensione. Per questo motivo ha fatto pervenire alle diverse federazioni lettere sullo stato dell’arte sui crediti degli iscritti.
«L’invito è a far sì che tutti i professionisti, quelli in regola, continuino a formarsi per renderci competitivi in Europa. Chi non è in regola, motivo per cui arriva la lettera, deve invece avere tempo di formarsi da qui al 31/12/2022», ha affermato Roberto Monaco.
Il problema è anche un altro, come lo fa notare il dr Monaco, quello del rischio di perdere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in base alla normativa vigente, legge 233/2021 (art. 38 bis) riferita al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che recita:
Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina..
Quindi, se non si assolve almeno per il 70% l’obbligo formativo ecm individuale dell’ultimo triennio, 2020-2022. «Un problema che avverrà nel prossimo triennio ma un problema più reale che mai. È bene cominciare a fare quella battaglia anche mediatica e culturale, che permetta ai medici di non trovarsi a rincorrere i crediti all’ultimo momento per un problema assicurativo. Io vorrei invece che la cultura della formazione fosse integrata nella curiosità dei professionisti di aggiornarsi al tempo che cambia», ha concluso Roberto Monaco.
Fino al 31 dicembre 2021 vi è stata la proroga per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti 2014-2016 e 2017-2019 e la possibilità per coloro che non si erano avvalsi per il recupero del debito formativo per il triennio 2014-2016 di sanare le carenze spostando i crediti in eccedenza del triennio 2017-2019 entro il 30 giugno 2022 e ottenere la certificabilità.