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Pro Vita: manifestazione a Torino e in altre 100 piazze di Italia sabato 11 luglio contro il DDL ZAN – Scalfarotto Omotransfobia

10 Luglio 2020

«Contro il  #DDL ZAN SCALFAROTTO  affinché  la libertà di coscienza e di pensiero e di espressione rimangano garantite», risuona così il secco no dall’Associazione «Pro Vita e Famiglia» con la campagna #restiamoliberi con cui il presidente Toni Brandi e vice presidente Jacopo Coghe invitano  a scendere nelle piazze italiane nella giornata di sabato 11 luglio  per fermare la legge sulla omotransfobia, la cui bozza di  testo unificato è all’esame alla Camera presso la Commissione di Giustizia, con cui si propongono le modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. 

Il Testo unificato su cui procede la discussione è stato  presentato dal deputato  Alessandro Zan il 30 giugno 2020, composto di 9 articoli,  sintetizza nelle parti essenziali le proposte di legge in esame (C 569 Zan, C. 107 Boldrini, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e 2255 Bertolazzi).

Tra le varie città anche Torino si mobiliterà sabato 11 alle ore 21 in piazza Paleocapa (zona Porta Nuova) in concomitanza con manifestanti in un centinaio di piazze italiane (scopri quali sono su #restiamoliberi.it)  per dire – come spiegano gli organizzatori – «no all’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi  a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno tutti coloro che si esprimeranno pubblicamente in modo non allineato al mainstream. Ecco perché  scendiamo in piazza, per la libertà di espressione, per la libertà di educazione, per la libertà di stampa, per la libertà di associazione, per la libertà religiosa».

L’insidia nascosta, come spiega l’informativa sull’iniziativa di diniego alla proposta di legge in esame,  sta nel rischio attraverso la prefigurazione di «aggravanti o reati speciali di omofobia o transfobia di trasformare le persone omosessuali e transessuali in una “categoria protetta privilegiata”, violando il principio di uguaglianza con tutti gli altri cittadini ⌈una legge che metterebbe in discussione l’art. 21 della Costituzione sulla libertà di espressione, ad esempio vietando l’espressione del pensiero in ordine agli stili di vita e alle indicazioni LGBT». Riporta l’esempio di una mamma di cinque figli, Caroline Farrow, che per non aver voluto usare pronomi transgender è accusata di transfobia (per approfondimenti https://www.provitaefamiglia.it/blog/rischio-prigione-per-la-direttrice-di-citizengo-di-regno-unito-e-irlanda, 9.10.2019).

Sul Testo unificato il Centro Studi Rosario Livatino, composto da giuristi attenti ai temi su famiglia, diritto alla vita, libertà religiosa e ai limiti della giurisdizione in un quadro di equilibrio istituzionale,  presieduto dal prof .avv. Mauro Ronco Professore emerito di Diritto penale, afferma all’indomani del suo deposito, in Testo Zan PDL “Omofobia”: discrimina chiunque discuta l’ideologia del gender (1 luglio 2020) che «pur stigmatizzando ogni forma di violenza e ogni ingiusta discriminazione nei confronti di chiunque, rileva che il testo è ispirato all’ideologia di genere, che vuole diffondere anche nelle scuole e in generale nella società civile» e introduce «inaccettabili reati di opinione, lesivi della libertà di manifestazione del pensiero ⌈…e ⌉ comprime, inoltre, l’esercizio di altre libertà fondamentali della persona, come quella di educazione e religiosa, trasformandole in forme di discriminazione punite penalmente».  Conclude infine facendo osservare come l’art. 8 del testo unificato impone all’Istat la triennale “rilevazione degli atteggiamenti della popolazione” e  che  è impossibile da rilevare statisticamente in quanto l’atteggiamento è un dato psicologico comunque soggettivo e che «col medesimo metro il testo pensa di imporre sanzioni penali alla mera manifestazione di opinioni».

Anche l’Associazione dei medici cattolici italiani (AMCI) tramite il suo presidente Filippo Boscia esprime contrarietà verso una tale proposta di ddl,  in un commento sulla questione a favore o contro l’omofobia e la transfobia nel giornale di Puglia pubblicato il 25 giugno scorso e riportato sul sito dell’associazione,  in cui si esaminavano alla Camera le diverse proposte di legge.  Allora scrisse che in quanto «Professore universitario di Medicina della Riproduzione, dico che con le nuove norme sono a rischio di procedibilità penale anche ginecologi, andrologi, medici, ricercatori ed esperti in procreazione umana e tutti coloro che sono chiamati ad insegnare la naturalità della riproduzione che per natura prevede un maschio e una femmina, uniti da complementarietà sessuale ed affettiva. Partiamo dalla verità: per la nascita di una nuova vita occorre un maschio ed una femmina, un padre ed una madre, rispettivamente portatori di gameti maschile e femminile. Questo sapere validato deve essere censurato? In didattica formativa universitaria potremo continuare ad insegnare tutte le tecniche, escludendo le manipolazioni e le mescolanze più ardite, pur possibili, ma eticamente non sostenibili?».

Boscia solleva questioni di imputabilità penale per scelte etiche in ambito  scientifico. Una ad esempio riguarda la PMA « Potremmo essere imputati penalmente se siamo orientati a non sostenere tecniche cooperative, prive di maternità e paternità condivise, quali ad esempio l’innovativa tecnica ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja – trattamento di fecondazione in vitro tra due partner femminili, l’una fornitrice di ovociti da fecondare da parte di uno o più soggetti donatori anonimi di sperma e l’altra fornitrice di utero che andrà ad accogliere l’embrione così fecondato), magari fornendo un lucido e preoccupato parere, anche sulle tante opzioni oggi possibili?»

Un’altra  gli  studi critici sulla riproduzione assistita «Saremmo inquisibili se fornissimo criticamente lucide analisi sul fattibile con le tecniche di riproduzione umana, ormai orientate verso una vera e propria “filiera controllata” di “produzione”? Potrei continuare a lungo in questi interrogativi! Sostanziali e numerose sono le offerte oggi messe a disposizione dalle biotecnologie e dalle tecniche di crioconservazione di gameti e di embrioni. E si va ben oltre concessione, acquisto, commercializzazione, importazione, esportazione di gameti, ricerca di uteri disponibili per maternità sostitutiva/gestazione per altri, vero schiavismo moderno».

Boscia conclude infine sul difficile compito dell’insegnamento universitario:  «Nessuno di noi è disposto ad accogliere limitazioni nella libertà di insegnamento; al contempo rifuggiamo da sudditanze culturali, ideologiche e politiche. Nell’ambito di tutte queste novità scientifiche, personalmente e con tanti altri colleghi quotidianamente muoviamo le fila per costruire processi interdisciplinari di medicina di genere, promuovendo ricerche rispettose della specificità della donna e dell’uomo, senza mai discriminare nessuno».

I Vescovi cattolici fanno sentire la loro voce con una nota della presidenza CEI datata 10 giugno 2020 che afferma  nei confronti delle proposte di legge in esame contro i reati di omotransfobia:«anche per questi ambiti non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni» che sarebbero portatrici invece «di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.» Anche in questi ambiti perché, come rileva: «Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini. Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio».

 

Pubblichiamo la  proposta del testo unificato in esame, depositata il 30 giugno 2020:

ART. 1.
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

  1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

ART. 2.
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

  1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».

ART. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all’articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2»;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, perPag. 81lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi»;
3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è»;
4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;
6) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 4.
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

ART. 5.
(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora conPag. 82cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».

ART. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

ART. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

  1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggioPag. 83delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

ART. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(aggiornamento 10 luglio 2020, h. 18.15)
Redazione Bioetica News Torino