I giudici: leciti i figli da utero in affitto
14 Luglio 2015Un altro passo verso la legalizzazione tacita dell’utero in affitto anche in Italia, una pratica universalmente esecrata a parole ma che alcuni tribunali stanno di fatto rendendo lecita con ragionamenti giuridicamente discutibili ed eticamente inquietanti.
La quinta sezione penale del Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha assolto il 24 marzo una coppia imputata per «alterazione di stato» dopo aver trascritto l’atto di nascita di due gemelli nati in Ucraina grazie a un contratto di maternità surrogata a pagamento, legale a Kiev ma bandito in Italia da un esplicito divieto contenuto nella legge 40 e ribadito dalla Corte Costituzionale. Il collegio presieduto da Annamaria Gatto scrive che alcuni «concetti» sarebbero ormai «patrimonio acquisito del nostro ordinamento ed escludono che la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica» indicando che «la tutela del diritto allo status e all’identità personale del figlio può comportare il riconoscimento di rapporti diversi da quelli genetici».
Il fondamento di questa asserzione è la sentenza con la quale un anno fa la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di maternità surrogata contenuto nell’articolo 4 comma 3 della legge 40: sganciando il legame di filiazione dalla genitorialità genetica, come accade con l’eterologa (al 50 o anche al 100%) sta diventando possibile “avere” un figlio in qualunque modo. Dimenticano però i giudici che la Corte nella stessa sentenza ribadiva il divieto di surrogazione e che la legge 40 al comma 6 dell’articolo 12 sanziona ancora «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Ma fino a quando?
Il Tribunale milanese – va detto: non il primo a sentenziare in questa direzione – si giustifica sostenendo che per far cadere l’accusa di alterazione di stato (far passare in Italia per proprio un figlio nato da una madre diversa da quella che vuole essere considerata tale, e nell’ordinamento italiano ogni nuovo nato è figlio di chi lo partorisce, non di chi lo registra) è «dirimente» la «formazione dell’atto di nascita» dei due bimbi «in Ucraina» nel «rispetto integrale della lex loci», ossia della legge ucraina.
Quindi, se una pratica qualunque è lecita in un Paese – par di capire – dovrebbe esserlo a richiesta anche in Italia? A giustificare la trascrizione dell’atto di nascita dei figli di utero in affitto nell’anagrafe del Comune di residenza dei genitori intenzionali c’è secondo i giudici anche la «conformità all’ordine pubblico internazionale – come scrive il giudice estensore Giuseppe Cernuto – degli effetti conseguenti al suo recepimento e la mancanza di contrasto con l’ordine pubblico interno, di cui sono sintomo la stessa decisione dell’ufficiale di stato civile» italiano «di trascrivere l’atto».
Secondo il Tribunale è «la stessa legge italiana a imporre ai cittadini italiani all’estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all’ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l’evento è avvenuto».
Anche «l’ordinamento interno», «al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l’assenso (…) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (…) non può esercitare l’azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica».
Questo «principio della responsabilità procreativa» è «posto prioritariamente a tutela dell’interesse del bambino», a prescindere dal modo in cui il bambino stesso è stato concepito. Ma l’esito di questo ragionamento è già scritto: la caduta per via giudiziaria del divieto di maternità surrogata, e intanto la possibilità per coppie formate anche da persone non di sesso diverso di vedersi riconosciuto un figlio nato all’estero da compravendita di utero come proprio. Col beneplacito del tribunale.
Francesco Ognibene
fonte: Avvenire