Fine vita. 70 associazioni contro il decreto di Speranza sui comitati etici territoriali: non può legiferare, spetta al Parlamento
03 Febbraio 2022Facendo riferimento alla legge del 2018 sulla sperimentazione clinica dei medicinali il Ministro Roberto Speranza ha consegnato il 31 gennaio una bozza di decreto alle Regioni che regolamenta l’applicazione dell’articolo 2 comma 7 affidando loro il compito di definire nella prossima Conferenza stato-regioni quali sono i comitati etici territoriali per la sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano tra un’ottantina indicati e nominarli fino ad un massimo di 40 nel Paese, introducendone la loro composizione e ruolo.
Nel descrivere le loro funzioni il ministro Speranza richiama anche quella nuova indicata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 sul fine vita, di esprimere un parere sui casi richiesti di suicidio medicalmente assistito.
La Bozza ha destato subito stupore. Non appena sono venuti a conoscenza settanta rappresentanti di associazioni e movimenti di diversa natura e matrice, non solo cattolica ma anche laica, hanno firmato congiuntamente un comunicato in cui esprimono il loro dissenso sul comportamento del ministro che con tale atto riguardo al fine vita avrebbe usurpato il potere parlamentare.
Si tratta di un atto che viene redatto, come lamentano i firmatari del comunicato, «nella gara a chi taglia per primo il traguardo di procurare la morte procurare la morte» tra il referendum sulla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente e il testo Bazoli in discussione alla Camera.
Le 70 associazioni contro Speranza: perché ha prevaricato sul Parlamento
Tra le associazioni firmatarie (Medici Cattolici AMCI, Ass. Generazione Famiglia al Centro internazionale Giovanni Paolo II e per il Magistero sociale della Chiesa, i Gruppi di resistenza umana, Circoli insieme, Forum delle Associazioni sociosanitarie, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, Rete liberi di educare, presidenza onoraria società italiana di Bioetica e comitati etici etc) c’è il Centro Studi Livatino.
In una nota di annuncio il Centro Studi Livatino riporta la motivazione scritta nel comunicato firmato:
In un settore -quello, appunto, dei Comitati etici- finora dominato dal caos normativo, che ha visto nel corso degli anni la sovrapposizione di assetti differenti e la mancata attuazione della ‘legge Lorenzin’ n. 3/2018», proseguono le associazioni, “il ministro della Salute pretende che un atto amministrativo, qual è un proprio decreto, salti a piè pari il Parlamento e dia (non chiesta, né dovuta) attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, come è scritto esplicitamente all’art. 1 co. 3 della bozza, “in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito”».
Le associazioni giustificano grave l’atto ministeriale per la parte del testo riferito alla pronuncia della corte costituzionale 2019/ n. 242, per tre motivi così formulati:
- si sovrappone a una competenza che, come è scritto nella sentenza citata oltre che nella stessa Costituzione, la Consulta affida esclusivamente al Parlamento (e non potrebbe essere diversamente)
- fornisce della sentenza una interpretazione sulla quale la discussione alla Camera è appena iniziata, essendosi svolta solo in Commissione, senza che si sia entrati nel merito della estensione da dare ad essa
- stravolge la funzione dei Comitati etici, il cui assetto può essere modificato solo per legge, visto che proprio una legge – la n. 3/2018, all’art. 2 co 10 – attribuisce loro competenza esclusivamente “per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali” e non più per altre residue ed eventuali funzioni.
Perché il Parlamento deve bloccare il decreto?
Innanzitutto le Associazioni chiedono ai parlamentari che tale «improvvida iniziativa con gli atti che i regolamenti loro consentono, e che in sede di Conferenza Stato-Regioni queste ultime ricordino al ministro i limiti delle competenze di ciascuno, specie se si tratta dei limiti che l’esecutivo ha verso il Parlamento».
E poi viene richiesto che «nel rispetto del principio di indisponibilità della vita umana, venga data piena attuazione alla sentenza della Consulta n. 242/2019 nella parte in cui auspica interventi sul fronte della terapia del dolore e delle cure palliative, disciplinati già da 12 anni da una legge dello Stato, la n. 38/2010».
Cosa dice la bozza decreto sui comitati etici territoriali?
La bozza è composta di un solo articolo, suddiviso in 8 commi, che definisce i criteri di “individuazione e nomina dei comitati etici territoriali”.
Nel primo comma sono descritti una serie individuata di «comitati etici territoriali, competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche e dei dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione» allegata nel decreto.
Gli aspetti concreti riguardano quanto descritto nella legge 11/2018 n. 3, art. 2 comma 7, sui criteri di individuazione dei comitati etici territoriali e nella Relazione sul decreto ministeriale che è acclusa nella bozza. La Relazione stabilisce l’applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 242/2019, prevedendo che «i comitati etici territoriali rilascino il proprio parere in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito».
Nel secondo comma sono descritte competenze e organizzazione di ciascun comitato etico territoriale: «la nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza delle Regioni. La scelta dei componenti di ciascun comitato è effettuata fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore delle sperimentazioni cliniche. Sono altresì assicurate l’indipendenza di ciascun comitato nonché l’assenza di rapporti gerarchici tra i diversi comitati».
Il terzo comma annuncia la funzione nuova dei comitati etici territoriali: «i comitati di cui al comma 1, in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa, rilasciano il parere ivi previsto in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito».
Il quarto comma specifica la composizione dell’organico di tutti i comitati etici che devono avere, se «non siano già presenti, almeno un medico anestesista rianimatore, un palliativista, un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delle professioni infermieristiche».
Il quinto comma dà la possibilità di convocare da parte degli stessi comitati in caso di necessità «per specifiche consulenze, esperti esterni agli stessi, come previsto dall’articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013, richiamato in premessa» nella bozza decreto.
Il sesto comma afferma «l’autonomia operativa e decisionale dei comitati etici territoriali» e specifica che il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge n. 3 del 2018, svolge funzioni ricognitive e di indirizzo sulle questioni afferenti alla tematica del suicidio medicalmente assistito».
Nel settimo comma le Regioni possono, fino a che non sia entrato in vigore il decreto ministeriale, «scegliere se mantenere operativi i comitati etici esistenti nel territorio di competenza, ma non inclusi nell’elenco di cui al comma 1», allegato nella bozza decreto.
L’ottavo e ultimo comma sostiene il caso in cui le Regioni «scelgano di mantenere operativi i comitati di cui al comma 7, gli stessi continuano ad operare esclusivamente per funzioni diverse da quelle individuate dall’articolo 2, comma 10, primo periodo, della richiamata legge n.3 del 2018 e dal presente decreto»
CCBYSA
(Aggiornamento 03 febbraio 2022 ore 15.39)