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Dal 15 ottobre il “Green Pass” sul lavoro: modalità operative e di verifica

13 Ottobre 2021

Sono due i decreti firmati dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi approvati martedì 12 ottobre che riguardano il Certificato Verde Covid-19, o Green Pass, in tema di lavoro: uno fornisce le modalità di verifica delle certificazioni e i relativi strumenti informatici per la verifica da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati; l’altro è per il personale della pubblica amministrazione a cui vengono date le linee guida sull’obbligo ed esibizione delle certificazioni.

Per il periodo che va da 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data quest’ultima posta come fine dell’emergenza pandemica, per poter accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, occorre esibire il proprio Certificato Covid-19 nelle modalità operative e di verifica delineati nei due decreti dpcm, di cui quello sulla verifica del possesso del Green Pass è pubblicato in data odierna, 12 ottobre.

L‘obbligatorietà del Green Pass per l’accesso è normata dal decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127, per prevenire la diffusione virale del Sars-CoV-2, intitolato Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento di screening. Gli artt. 1 e 2 ne prevedono il possesso e l’esibizione su richiesta al personale delle pubbliche amministrazioni, delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici e per coloro che svolgono a qualunque titolo una propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche anche sulla base di contratti esterni.

L’art. 3 prevede l’inapplicabilità della norma in caso di esenzione dalla vaccinazione secondo i criteri fissati dal Ministero della Salute con documentata certificazione medica.

Viene descritto che la verifica è tenuta da parte dei datori di lavoro nella sfera pubblica e privata. Il 15 ottobre è il termine entro il quale i datori di lavoro sono chiamati a definire le procedure della verifica, anche a campione all’accesso e individuare i referenti incaricati. La mancata esibizione comporterà a partire dal 15 ottobre l’assenza ingiustificata fino alla sua presentazione durante la quale non è dovuta alcuna retribuzione, compenso o emolumento. Le violazioni sono sanzionate da 600 a 1500 euro.

Per le imprese sotto i 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata i datori di lavoro possono sospendere il lavoratore per il tempo della sostituzione per un periodo non superiore ai 10 giorni, che si possono rinnovare una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Modalità operativa di controllo sui Certificati dei lavoratori nel settore pubblico o privato

Sta ai datori di lavoro organizzarsi per i controlli e le verifiche, anche a campione, nel rispetto della privacy e delle linee guida indicate nel Dpcm del 12 ottobre 2021 entro il 15 ottobre 2021.

I controlli e le verifiche vanno svolte, dove sia possibile, al momento dell’accesso dei luoghi di lavoro senza comportare ritardi o code.

Nei luoghi delle pubbliche amministrazioni, se l’accertamento non può avvenire all’ingresso dovrà svolgersi ogni giorno entro la fascia antimeridiana (entro le ore 12) della giornata lavorativa, generalizzato o a campione, nella misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e a rotazione affinché il controllo sia su tutto il personale dipendente.

Per specifici motivi organizzativi il datore di lavoro può chiedere in anticipo al lavoratore se è in possesso di Green Pass.

Il Governo ha presentato alcune risposte ad una serie di dubbi.

Quali sono le applicazioni informatiche di verifica?

Oltre all’app VerificaC19 per i datori di lavoro pubblici e privati si potrà usufruire di un pacchetto per applicazioni opensource rilasciato dal Ministero della Salute (Software Developmente Kit-SDK) per la verifica giornaliera e in modo automatizzato.

Solo al personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro devono essere note le funzionalità di verifica e deve essere informato sul trattamento dei dati. Per motivi di privacy non può, per chi è preposto al controllo e alla verifica conservare il codice a barra bidimensionale (Code Qr) delle Certificazioni, né quantomeno di estrarre, trattare o consultare per altre finalità.

Le verifiche si effettuano mediante:

1. la lettura e verifica del QR code (codice a barra bidimensionale) del certificato verde all’accesso dove si svolgerà sempre la rilevazione delle presenze o della temperatura.

2 l’interazione tra la piattaforma piattaforma NoiPA del Ministero dell’economia e delle Finanze per gli Enti pubblici che aderiscono ad essa e quella nazionale PN-DGC.

3. l’interazione tra il portale Inps e la piattaforma nazionale PN- DGC per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, non aderenti a NoiPA, con oltre 50 dipendenti. Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1000 dipendenti, anche dislocati in più sedi fisiche, mediante il sistema di gestione del personale e la piattaforma nazionale PN-DGC.

4. interoperabilità applicativa tra sistemi informativi di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, anche con uffici dislocati in più sedi fisiche e la PN DGC per la verifica dei certificati in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

Chi non è vaccinato per motivi di salute comprovati da documentazione medica come fa ad entrare?

Presto sarà reso disponibile mediante un certificato letto dal codice QR che dovranno esporre. L’individuo esente da vaccinazione antiCovid non sarà soggetto a controllo dopo che la documentazione sanitaria sarà trasmessa al medico competente.

Come fa chi è in attesa del rilascio o di un aggiornamento del Certificato verde?

Entro i tempi del rilascio o dell’aggiornamento si può avvalere dei documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie pubbliche o private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Se si viola la norma quali sanzioni per il lavoratore e il datore?

Sia nel settore pubblico che privato il lavoratore che violerà la norma sarà sanzionabile: la sua assenza sarà ritenuta ingiustificata a meno che non presenti il certificato verde e per tutto il tempo di ingiustificazione non avrà diritto a ricevere uno stipendio o anche indennitario per una giornata di lavoro non prestata. Comunque non avrà diritto a maturare le ferie e comporta la perdita della anzianità di servizio.

Se l’azienda ha meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore può sospendere il lavoratore per il tempo pari al contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non oltre i 10 giorni, rinnovabili una volta sola.

La Prefettura riceverà una segnalazione da parte del datore di lavoro. Il lavoratore dovrà pagare la sanzione amministrativa che va da 600 a 1500 euro ed eventualmente accollarsi una sanzione disciplinare.

Nel caso sia il datore di lavoro a non controllare costui viene prevista una sanzione da 400 a 1000 euro.

Tuttavia qualora dalla verifica non risulti il certificato in corso di validità il possessore potrà richiedere nuovamente la verifica al momento dell’accesso al luogo di lavoro,

Chi fa i controlli sui lavoratori?

Sia dalla società di somministrazione che dall’azienda presso cui il lavoratore svolge la propria prestazione.

Se uso il “Green Pass” posso evitare le misure di prevenzione?

Non si può, occorre l’uso di mascherine e distanziamento.

In quali casi si esclude il controllo sui clienti?

Nelle attività di servizio alla persona come parrucchiere, estetista i datori di lavoro non possono fare alcun controllo ai clienti e lo stesso vale al contrario.

Anche il cliente di un taxi o di una vettura a noleggio con conducente non può essere sottoposto a controllo e lo stesso vale nei confronti dell’altro.

Quali obblighi per il lavoratore autonomo?

Coloro che svolgono una propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso un’azienda sono tenuti ad esibire il Green Pass.

La P.A: linee guida per il personale

Il Governo spiega sul sito istituzionale che l’obbligatorietà della certificazione riguarda sia i dipendenti della pubblica amministrazione sia tutti coloro che gravitano all’interno della struttura, dipendenti delle imprese appaltanti i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, consulenti e collaboratori, coloro che prestano e frequentano i corsi di formazione e i corrieri.

Chi attende il rilascio della certificazione dovrà avere un documento dalle strutture sanitarie, dal medico di base o pediatria di libera scelta.

Se non si è in possesso non si può accedere e l’assenza che sarà ingiustificata non produrrà stipendio o compenso.

Per la verifica, che spetta al datore di lavoro, compito che è delegabile, per la verifica sarà possibile utilizzare l’app gratuita Verifica C-19 e altre applicazioni per rendere più semplice il controllo in forma automatizzata.

Per evitare code verranno ampliate le fasce di ingresso e di uscita.

Quali sono i servizi fruibili della Piattaforma Digital Green Certificate (DGC)?

Da questa piattaforma già conosciuta dai più per aver scaricato i certificati verdi Covid, dopo essere stati vaccinati, dopo una guarigione da Coid e dopo aver fatto un test molecolare o antigenico rapido, rivediamo i parametri utilizzati per la verifica di validità del certificato:

  • 15 giorni dalla data della prima somministrazione vaccinale e dura fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo vaccinale quando quest’ultimo è composto di due dosi.
  • inizia la validità da 0 giorni e dura per 365 giorni quando si effettua la seconda dose per completare il ciclo vaccinale o con una sola dose (ciclo con una sola dose) o se si ha avuto una pregressa infezione da Sars-CoV2 contratta nei 387 giorni prima della somministrazione oppure con successiva infezione contratta dal 14mo giorno successivo alla data di somministrazione
  • Il certificato di guarigione in UE ha una validità di 180 giorni dalla data del tampone molecolare positivo
  • Il certificato di guarigione in IT ha validità di 180 giorni dalla data di guarigione
  • Il certificato di guarigione post vaccinazione in IT ha validità per 365 giorni dalla data di guarigione
  • Test antigenico rapido con esito negativo ha validità di 48 ore dall’ora del prelievo del campione
  • Test molecolare con esito negativo ha validità per 72 ore dall’ora del prelievo del campione

Come avviene il processo di verifica tramite App?

Mediante l’applicazione italiana VerificaC19 che non ha necessità di essere connessa ad internet e ha un numero minimo di dati visualizzati dall’operatore addetto al controllo, che mostra attraverso un grafico la validità, il nome, cognome, data di nascita dell’intestatario del Certificato, che è tenuto ad esibire un documento di identità su richiesta per verificarne la corrispondenza.

Note

1 Per conoscere le modalità per il controllo automatizzato tramite  pacchetto SDK, la piattaforma per le pubbliche amministrazioni NoiPA, il portale inps e mediante l’interoperabilità applicativa per le PA con almeno 1000 dipendenti si veda allegato H del Dcpm 12 ottobre 2021, Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde Covid-19.

2 Per approfondire l’argomento sulle modalità di generazione delle certificazioni verdi  e altre funzioni e servizi della piattaforma DGC vai al documento allegato B del citato decreto del 12 ottobre: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_B.pdf 
Si veda anche il sito istituzionale ministeriale sulla certificazione verde valida in Italia e in Europa

(Aggiornamento 13 ottobre 2021, ore 22.31)

redazione Bioetica News Torino