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News dall'Italia

Il nuovo DPCM anticovid-19: L’Italia in tre aree di criticità. Lockdown area rossa

05 Novembre 2020

C’è un’alta probabilità che molte regioni superino le soglie critiche della terapia intensiva e medica già nelle prossime settimane è la preoccupazione che il Capo del Consiglio dei Ministri Conte esprime in video conferenza e che sta alla base, dei dati del monitoraggio presentati nel documento per il periodo autunno-inverno (Ministero Salute e Iss, 8 ottobre 2020) , che si avvale di 21 parametri, per le nuove misure restrittive prese per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. Saranno suddivise in tre macro aree gialla, arancione e rossa (vedi scaricabile infografica governo) e introdotte a partire da domani, venerdì 6 novembre, nel nuovo DPCM del 3 novembre (GU n. 275 del 4 novembre 2020), che durerà fino al 3 dicembre. Presto farà seguito presto un provvedimento per mitigare le ripercussioni negative sulle attività economiche, un nuovo decreto legge Ristoro bis per consentire gli indennizzi per gli operatori economici colpiti da tali misure restrittive.

Si tratta, spiega, di un piano della gestione di pandemia in cui le regioni fanno parte integrante e contribuiscono all’elaborazione e interpretazione dei dati di monitoraggio. Alle misure univoche nazionali si integrano le misure più restrittive per le regioni con maggior necessità.

Aree di criticita Italia DPCM 4 11 2020
Illustrazione aree critiche di contagio Covid-19 – Fonte Ministero della Salute novembre 2020

Area Gialla – criticità moderata

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute da indicare nell’autocertificazione (scaricabile da www.interno.gov.it). Raccomandazione di non spostarsi per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti di vendita di generi alimentari, tabaccheria ed edicole al loro interno
  • chiusura di musei e mostre
  • didattica: a distanza per scuole superiori fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori
  • sospese prove scritte e preselettive in presenza ad esempio i concorsi pubblici e privati, abilitazioni professionali eccetto concorsi per abilitazione di medici, operatori sanitari e protezione civile
  • riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico
  • sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
  • chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi

Area Arancione – criticità medio-alta con livello di rischio alto

Puglia, Sicilia.

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
  • Vietati gli spostamenti in entrata e uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Necessaria autocertificazione.
  • Chiusura di servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), 7 giorni su 7. La ristorazione con consegna a domicilio e asporto è l’unica modalità consentita fino alle ore 22. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Chiusura di centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti di vendita di generi alimentari, tabaccheria ed edicole al loro interno
  • chiusura di musei e mostre
  • didattica: a distanza per scuole superiori fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori
  • sospese prove scritte e preselettive in presenza ad esempio i concorsi pubblici e privati, abilitazioni professionali eccetto concorsi per abilitazione di medici, operatori sanitari e protezione civile
  • riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico
  • sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
  • restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi

Area Rossa – criticità massima con livello di rischio alto

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

  • vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Necessita il documento di autocertificazione per spostarsi per i motivi citati sopra. Necessaria autocertificazione
  • chiusura di bar e ristorazione 7 giorni su 7. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
  • chiusura dei negozi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità individuate nell’allegato 23
  • restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • didattica: a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte solo scuole dell’infanzia, scuole elementari e la prima media. Chiuse le università salvo specifiche eccezioni come corsi di medicina e relativi tirocini
  • sospese prove scritte e preselettive in presenza ad esempio i concorsi pubblici e privati, abilitazioni professionali eccetto concorsi per abilitazione di medici, operatori sanitari e protezione civile
  • nei servizi pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili altrimenti in smartworking
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese attività nei centri sportivi. Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale
  • chiusura di musei e mostre; anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie; riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Poi vi saranno future ordinanze aggiornate del Ministro della Salute sulla situazione di rischio in cui si troveranno le regioni, ordinanze che non saranno né arbitrarie o discrezionali ma sulla base dell’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dai rappresentanti dell’Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute e delle Regioni, i cui risultati saranno condivisi dal Comitato tecnico scientifico, afferma Giuseppe Conte. Per esempio Se una regione dovesse rientrare in una condizione di stabilità non meno di 14 giorni in una fascia di rischio più bassa potrà essere assoggettata successivamente ad un regime di misure meno restrittive.

Sull’intero territorio si mantengono le seguenti misure:

  • uso mascherine di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Si raccomanda l’uso dinanzi a persone non conviventi nelle abitazioni private. Sono esenti dall’uso obbligatorio: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
  • mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e igiene costante e accurata delle mani
  • Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico
  • riportare all’ingresso dei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • le attività commerciali al dettaglio non sospese si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e nel rispetto dei protocolli
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
  • l‘accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione
  • Tra le misure di prevenzione in ambito sanitario al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività; si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 (Misure igienico-sanitarie)
  • Limitazioni spostamenti da e per l’estero: vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, a meno che con apposita dichiarazione per esigenze lavorative, assoluta urgenze, di salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi: persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni. 3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020
  • per le dichiarazioni di ingresso in Italia dall’estero con riferimento al punto precedente si veda art. 7
  • per la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo a test molecolare o antigenico per ingresso o transito in Italia dall’estero si veda art. 8
  • disposizioni specifiche per la disabilità: adozione di specifici protocolli. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

Il modello di autocertificazione scaricabile da www.interno.gov.it scarica qui: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

(aggiornamento 07 novembre 2020 ora 11,44)

Redazione Bioetica News Torino