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Corte Costituzionale. Referendum “eutanasia” e “cannabis” rigettati, parole fuorvianti, trattano di omicidio del consenziente e sostanze stupefacenti Alcuni commenti

16 Febbraio 2022

Tra gli otto referendum popolari abrogativi 1 su cui si attende il pronunciamento di ammissibilità o meno da parte della Corte Costituzionale, il cui esame era previsto martedì 15 febbraio, abbiamo la decisione pubblicata, attraverso il suo ufficio di comunicazione e stampa, riferita al quesito per la depenalizzazione della norma sull’omicidio del consenziente: “abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente)”.

La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni nel frattempo viene annunciato nello stesso giorno, il 15 febbraio, il rifiuto. La nota stampa riporta la seguente motivazione: «La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Il tema riguarda parole fuorvianti: Era sul suicidio del consenziente e i casi sarebbero stati molto più numerosi dell’eutanasia, afferma il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato in conferenza stampa.

In materia di fine vita è proseguita ieri alla Camera la discussione parlamentare sul testo unico Ac2 (Bazoli) concernente la morte volontaria medicalmente assistita.

Proseguiti i lavori in data 16 febbraio e riunita in Camera di Consiglio, la Consulta si è pronunciata ieri successivamente su 4 referendum in materia di giustizia ritenendoli ammissibili: l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm.

Poi viene dichiarata la bocciatura del referendum sulla “cannabis” perché il quesito è invece sulle sostanze stupefacenti, dice chiaramente Amato; è in analogia con quanto avviene con il referendum sull’eutanasia he è sull’omicidio del consenziente: Il quesito è articolato in tre sottoquesiti e il primo, relativo all’art. 73 comma 1 sulla droga, prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle n. 1 e n. 3 che non includono neppure la cannabis che è nella tabella 2 ma includono le droghe pesanti come coca, papavero. Ciò è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che sono un limite indiscutibile del referendum e che ci portano a constatare la inidoneità rispetto allo stesso scopo perseguito quale esso sia perché il quesito non tocca altre disposizioni che rimangono in piedi e continuano a prevedere la rilevanza penale delle stesse condotte.

E anche della responsabilità civile diretta dei magistrati perché principalmente essendo sempre stata la regola per i magistrati la responsabilità indiretta, si cita lo stato e poi c’è la rivalsa sul magistrato, l’introduzione di una responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo innovativo», spiega il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

Commenti sul referendum relativo all’abrogazione dell'”omicidio del consenziente”

Dall’Associazione Pro Vita & Famiglia che ha presentato in udienza alla Corte Costituzionale il 15 febbraio le ragioni del no per il referendum, si eleva un respiro di soddisfazione perché, come spiega il suo presidente Antonio Brandi, «avrebbe permesso a chiunque di uccidere amici e parenti al loro minimo gesto di consenso» e perché «una vittoria del sì sconvolgerebbe l’intero ordinamento italiano a tutela del bene vita e in particolare delle vite più fragili esposte a ogni sorta di condizionamento», come ha in effetti espresso la Consulta nella motivazione sopracitata.


Ammettere il referendum avrebbe voluto dire, come ha spiegato anche l’avv. Tommaso Politi, legale dell’Associazione Pro Vita & famiglia, ribadendo le ragioni esposte in udienza: «rendere l’ordinamento italiano indifferente alle difficoltà esistenziali dei cittadini, ben al di là dell’eutanasia e contro quanto sancito dall’articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli impedimenti allo sviluppo umano della persona. Eliminare questa tutela minima del bene vita significherebbe stravolgere l’intero ordinamento fin nei suoi principi fondamentali».

Non si arrende la promotrice del referendum bocciato, l’Associazione Luca Coscioni, che «non lascerà nulla di intentato, dalle disobbedienze civili ai ricorsi giudiziari» come afferma in una nota stampa e annuncia la partecipazione al congresso di marzo a Varsavia organizzato insieme al movimento paneuropeo Eumans in cui discuteranno tra le proposte su «testamento biologico europeo, superamento di vincoli europei al proibizionismo a partire dalla cannabis e di ogni forma di discriminazione e di orientamento a partire dalla promozione di nuovi diritti a partire dalla salute mentale, sessuale e riproduttiva».

La tesi difensivistica dell’inammissibilità del referendum popolare all’udienza di ieri davanti alla Consulta da parte degli avvocati Alessandro Benedetti e Alberto Gambino, rappresentanti di Scienza & Vita e dell‘Unione giuristi cattolici italiani, mostrava, tra i punti citati, «come la vera natura del referendum non fosse abrogativa (modalità propria dell’istituto referendario ma di fatto manipolativa e propositiva», che l’accoglienza avrebbe lasciato privi di ogni forma di tutela i soggetti vulnerabili che vivono in condizioni di difficoltà e debolezza ma capaci di esprimere un consenso valido e che le persone gravemente malate insieme ai loro cari reclamano «piuttosto che il dolore/sofferenza fisica si affronti con precisi e competenti presidi farmacologici e una seria preparazione scientifica» potenziando la legge 38 del 2010,   «richiamata quale precondizione di qualunque eventuale scelta esiziale proprio dalla Corte costituzionale n. 242/2019».

Non si conosce ancora il testo con le motivazioni della Consulta ma, suggerisce il Comitato per il No, presieduto dalla bioeticista Assuntina Morresi, che ha deposto la documentazione per la Consulta, «avrà inciso il vincolo costituzionale sul principio di indisponibilità della vita, sì che la sua estromissione dall’ordinamento determinerebbe un insanabile vuoto normativo, e la mancanza di chiarezza del quesito, essendo imprevedibili e incerti gli effetti derivanti dalla parziale abrogazione proposta».

Si evince una saggezza giuridica osserva Marina Casini presidente nazionale del movimento per la vita: una decisione che ribadisce «la centralità della tutela della dignità della vita umana nella nostra Carta Costituzionale». Mentre si attende di leggere il testo della sentenza Marina Casini fa osservare un’analogia con il pronunciamento di rigetto del referendum dei radicali con cui si voleva abrogare la legge sull’aborto. Quella sentenza del 1997 era motivata dal fatto che «la tutela della vita non può essere abbandonata e fa parte dei principi necessari all’esistenza di un ordinamento democratico». E fa poi notare che cade così ogni tentativo di affrettarsi nell’iter legislativo per evitare il referendum e l’auspicio è che il Parlamento non vada oltre la sentenza del 2019 n. 242 con l’introduzione di disposizioni eutanasiche, piuttosto riversi «il massimo impegno scientifico, tecnico, organizzativo a implementare e diffondere le cure palliative e una adeguata terapia del dolore».

Ora il Parlamento approvi una legislazione coerente con i valori costituzionali e alla luce del giudice delle leggi, è su quanto richiama l’attenzione il Meic, movimento ecclesiale di impegno culturale oltre a quella di una cultura diretta a garantire una cura per tutti a partire dai più fragili improntata sul riconoscimento del valore della dignità umana.

Note
    1. Legge Severino, Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
      Quesito referendario: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, legge 6 novembre 2012, n. 190)?»
    2. Misure cautelari e recidiva, Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
      Quesito referendario: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero , in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?»
    3. Separazione delle funzioni dei magistrati, Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
      Quesito referendario: «Volete voi che siano abrogati: l’”Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.
      12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o Ufficio ruolo della Corte costituzionale 9 requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per questo il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, Ufficio ruolo della Corte costituzionale 10 limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
    4. Partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Cassazione, Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
      Quesito referendario
      : «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
    5. Responsabilità civile diretta dei magistrati, Responsabilità civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
      Quesito referendario: «Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole “non può essere chiamato in causa ma”; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole “in sede di rivalsa,”; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole “di rivalsa ai sensi dell’articolo 8”?»
    6. Elezione dei componenti togati del Csm, Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura
      Quesito referendario
      : «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?»
    7. Omicidio del consenziente, Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)
      Quesito referendario
      : «Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?»
    8. Sostanze stupefacenti,  Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
      Quesito referendario
      : «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” limitatamente alle seguenti parti:
      Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
      Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a sei anni e”;
      Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?».

(aggiornamento 17 febbraio 2022, ore 16.42)

redazione Bioetica News Torino
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